da www.punto-informatico.it
17- 09- 2009
di Guido Scorza
Una proposta di legge per sottoporre alla
disciplina sulla stampa tutti i siti Internet che abbiano natura
editoriale. Qualsiasi cosa ciò significhi.
Roma - Il 14 settembre scorso è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera un disegno di legge
a firma degli Onorevoli Pecorella e Costa attraverso il quale si
manifesta l'intenzione di rendere integralmente applicabile a tutti i
"siti internet aventi natura editoriale" l'attuale disciplina sulla
stampa.
Sono bastati 101 caratteri, spazi inclusi, all'On.
Pecorella per surclassare il Ministro Alfano che, prima dell'estate,
aveva inserito nel DDL intercettazioni
una disposizione volta ad estendere a tutti i "siti informatici"
l'obbligo di rettifica previsto nella vecchia legge sulla stampa e
salire, così, sulla cima più alta dell'Olimpo dei
parlamentari italiani che minacciano - per scarsa conoscenza del
fenomeno o tecnofobia - la libertà di comunicazione delle
informazioni ed opinioni così come sancita all'art. 11 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino e
all'art. 21 della Costituzione. Con una previsione di straordinaria
sintesi e, ad un tempo, destinata - se approvata - a modificare, per
sempre, il livello di libertà di informazione in Rete, infatti,
l'On. Pecorella intende aggiungere un comma all'art. 1 della Legge
sulla stampa - la legge n. 47 dell'8 febbraio 1948,
scritta dalla stessa Assemblea Costituente - attraverso il quale
prevedere che l'intera disciplina sulla stampa debba trovare
applicazione anche "ai siti internet aventi natura editoriale".
Si
tratta di un autentico terremoto nella disciplina della materia che
travolge d'un colpo questioni che impegnano da anni gli addetti ai
lavori in relazione alle condizioni ed ai limiti ai quali considerare
applicabile la preistorica legge sulla stampa anche alle nuove forme di
diffusione delle informazioni in Rete.
Ma andiamo con ordine.
Quali sono i "siti internet aventi natura editoriale" cui l'On.
Pecorella vorrebbe circoscrivere l'applicabilità della
disciplina sulla stampa?
Il DDL non risponde a questa domanda, creando così una situazione di pericolosa ed inaccettabile ambiguità.
Nell'Ordinamento,
d'altro canto, l'unica definizione che appare utile al fine di cercare
di riempire di significato l'espressione "sito internet avente natura
editoriale" è quella di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 62 del 7 marzo 2001 - l'ultima riforma della disciplina sull'editoria - secondo la quale "Per
«prodotto editoriale» (...) si intende il prodotto
realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei
prodotti discografici o cinematografici".
Si tratta, tuttavia,
di una definizione troppo generica perché essa possa limitare
effettivamente ed in modo puntuale il novero dei siti internet
definibili come "aventi natura editoriale".
Tutti i siti
internet attraverso i quali vengono diffuse al pubblico notizie,
informazioni o opinioni, dunque, appaiono suscettibili, in caso di
approvazione del DDL Pecorella-Costa, di dover soggiacere alla vecchia
disciplina sulla stampa.
Ce n'è già abbastanza per
pensare - ritengo a ragione - che nulla nel mondo dell'informazione in
Rete, all'indomani, sarebbe uguale a prima.
Ma c'è di più.
Il
DDL Pecorella Costa, infatti, si limita a stabilire con affermazione
tanto lapidaria nella formulazione quanto dirompente negli effetti che "le
disposizioni della presente legge (n.d.r. quella sulla stampa) si
applicano altresì ai siti internet aventi natura editoriale".
La
vecchia legge sulla stampa, scritta nel 1948 dall'Assemblea
Costituente, naturalmente utilizza un vocabolario e categorie
concettuali vecchie di 50 anni rispetto alle dinamiche
dell'informazione in Rete. Quali sono dunque le conseguenze
dell'equiparazione tra stampa e web che i firmatari del DDL sembrano
intenzionati a sancire?
Se tale equiparazione - come
suggerirebbe l'interpretazione letterale dell'articolato del DDL -
significa che attraverso la nuova iniziativa legislativa si intende
rendere applicabili ai siti internet tutte le disposizioni contenute
nella legge sulla stampa, occorre prepararsi al peggio ovvero ad
assistere ad un fenomeno di progressivo esodo di coloro che animano la
blogosfera e, più in generale, l'informazione online dalla Rete.
Basta passare in rassegna le disposizioni dettate dalla vecchia legge sulla stampa per convincersene.
I
gestori di tutti i siti internet dovranno, infatti, pubblicare le
informazioni obbligatorie di cui all'art. 2 della Legge sulla stampa,
procedere alla nomina di un direttore responsabile (giornalista) in
conformità a quanto previsto all'art. 3, provvedere alla
registrazione della propria "testata" nel registro sulla stampa presso
il tribunale del luogo ove "è edito" il sito internet
così come previsto all'art. 5, aver cura di comunicare
tempestivamente (entro 15 giorni) ogni mutamento delle informazioni
obbligatorie pubblicate e/o richieste in sede di registrazione (art.
6), incorrere nella "sanzione" della decadenza della registrazione
qualora non si pubblichi il sito entro sei mesi dalla registrazione
medesima o non lo si aggiorni per un anno (art. 7), soggiacere alle
norme in tema di obbligo di rettifica così come disposto
dall'art. 8 che il DDL Pecorella intende modificare negli stessi
termini già previsti nel DDL Alfano e, soprattutto, farsi carico
dello speciale regime di responsabilità aggravata per la
diffusione di contenuti illeciti che, allo stato, riguarda solo chi fa
informazione professionale.
Sono proprio le disposizioni in materia di responsabilità a costituire il cuore del DDL Pecorella e converrà, pertanto, dedicargli particolare attenzione.
Cominciamo dalla responsabilità civile.
L'art. 11 della Legge 47/1948 prevede che "Per
i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili,
in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della
pubblicazione e l'editore". Non è chiaro come il DDL
Pecorella incida su tale previsione ma qualora - come appare nelle
intenzioni del legislatore - con l'espressione "a mezzo della stampa",
domani, si dovrà intendere "o a mezzo sito internet", ciò
significherebbe che i proprietari di qualsivoglia genere di piattaforma
rientrante nella definizione di "sito internet avente natura
editoriale" sarebbero sempre civilmente responsabili, in solido con
l'autore del contenuto pubblicato, per eventuali illeciti commessi a
mezzo internet.
Fuor di giuridichese questo vuol dire aprire la porta ad azioni risarcitorie a sei zeri contro i proprietari delle grandi piattaforme di condivisione
dei contenuti che si ritrovino ad ospitare informazioni o notizie
"scomode" pubblicate dai propri utenti. Il titolare della piattaforma
potrebbe non essere più in grado di invocare la propria
neutralità rispetto al contenuto così come vorrebbe la
disciplina europea, giacché la nuova legge fa discendere la sua
responsabilità dalla sola proprietà della piattaforma. Si
tratta di una previsione destinata inesorabilmente a cambiare per
sempre il volto dell'informazione online: all'indomani
dell'approvazione del DDL, infatti, aggiornare una voce su Wikipedia,
postare un video servizio su un canale YouTube o pubblicare un pezzo di
informazione su una piattaforma di blogging potrebbe essere molto
più difficile perché, naturalmente, la propensione del
proprietario della piattaforma a correre un rischio per consentire
all'utente di manifestare liberamente il proprio pensiero sarà
piuttosto modesta.
Non va meglio, d'altro canto, sul versante della responsabilità penale.
Blogger e gestori di siti internet, infatti, da domani, appaiono destinati ad esser chiamati a soggiacere allo speciale regime aggravato di responsabilità previsto per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisione.
A
nulla, sotto questo profilo, sembrano essere valsi gli sforzi di
quanti, negli ultimi anni, hanno tentato di evidenziare come non tutti
i prodotti informativi online meritino di essere equiparati a giornali
o telegiornale.
Si tratta di un approccio inammissibile che non
tiene in nessun conto della multiforme ed eterogenea realtà
telematica e che mescola in un unico grande calderone liberticida blog,
piattaforme di UGC, siti internet di dimensione amatoriale e decine di
altri contenitori telematici che hanno, sin qui, rappresentato una
preziosa forma di attuazione della libertà di informazione del
pensiero.
Ci sarebbe molto altro da dire ma, per ora, mi sembra
importante iniziare a discutere di questa nuova iniziativa legislativa
per non dover, in un futuro prossimo, ritrovarci a raccontare che c'era
una volta la libertà di informazione in Rete.
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
www.guidoscorza.it
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